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Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento
1Per l’ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. 2Per l’ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. 3Per l’ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. 4Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |