1Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:
- a.
- controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all’utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti;
- b.
- controversie in materia cartellistica;
- c.
- controversie vertenti sull’uso di una ditta commerciale;
- d.
- controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 19861 contro la concorrenza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quanto la Confederazione eserciti il suo diritto d’azione;
- e.
- controversie secondo la legge del 18 marzo 19832 sulla responsabilità civile in materia nucleare;
- f.
- azioni giudiziali contro la Confederazione;
- g.
- designazione di un controllore speciale secondo l’articolo 697b del Codice delle obbligazioni3 (CO);
- h.4
- controversie secondo la legge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi, la legge del 19 giugno 20156 sull’infrastruttura finanziaria e la legge del 15 giugno 20187 sugli istituti finanziari;
- i.8
- controversie secondo la legge del 21 giugno 20139 sulla protezione degli stemmi, la legge federale del 25 marzo 195410 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa e la legge federale del 15 dicembre 196111 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative.
2Questo tribunale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.