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Art. 8 Azione diretta davanti all’autorità giudiziaria superiore
1Nelle controversie patrimoniali in cui il valore litigioso raggiunga almeno 100 000 franchi l’attore, con l’accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all’autorità giudiziaria superiore. 2L’autorità giudiziaria superiore giudica in istanza cantonale unica. |