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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 132Atti viziati da carenze formali o da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva
1 Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell’atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l’atto si considera non presentato.
2 Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi.
3 Gli atti scritti dovuti a condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva sono rinviati al mittente senz’altra formalità.