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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 196Assistenza giudiziaria
1 Ogni tribunale può chiedere assistenza giudiziaria. La rogatoria può essere formulata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o richiesto.
2 Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti dove e quando verrà eseguito l’atto processuale richiesto.
3 Il tribunale richiesto può farsi rimborsare le spese.