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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 214Mediazione nella procedura decisionale
1 Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.
2 Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.
3 La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.