per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC82 o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC;
c.
in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d’affitto;
d.
intese a dare esecuzione al diritto d’informazione secondo la legge federale del 19 giugno 199283 sulla protezione dei dati;
e.
secondo la legge del 17 dicembre 199384 sulla partecipazione;
f.
derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 199485 sull’assicurazione malattie.
3 La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l’articolo 6.
81 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).