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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 373Regole generali di procedura
1 Le parti possono regolare la procedura arbitrale:
a.
esse medesime;
b.
mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale;
c.
dichiarando applicabile un diritto procedurale di loro scelta.
2 Se non è stata regolata dalle parti, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale.
3 Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questioni procedurali se così autorizzato delle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale.
4 Il tribunale arbitrale deve garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto d’essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio.
5 Ogni parte può farsi rappresentare.
6 Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite non appena siano state accertate o sia possibile accertarle usando la dovuta attenzione, pena la perenzione.168
168 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).