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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 376Litisconsorzio, cumulo d’azioni e partecipazione di terzi
1 Un procedimento arbitrale può essere condotto da o contro più litisconsorti se:
a.
tutte le parti sono legate tra loro da uno o più patti d’arbitrato concordanti; e
b.
le pretese fatte valere sono identiche o materialmente connesse.
2 Le pretese materialmente connesse possono essere giudicate nello stesso procedimento arbitrale se sono oggetto di patti d’arbitrato concordanti.
3 L’intervento di un terzo e la partecipazione della persona chiamata in causa presuppongono l’esistenza di un patto d’arbitrato tra il terzo e le parti in causa e sono subordinati al consenso del tribunale arbitrale.