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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 112Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali
1 Per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono.
2 I crediti relativi alle spese processuali si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del procedimento.