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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 124Principi
1 Il giudice dirige il processo. Prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento.
2 La direzione del processo può essere affidata a un solo membro del tribunale.
3 Il giudice può tentare in ogni momento di conciliare le parti.