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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 147Inosservanza e sue conseguenze
1 Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non compare.
2 Salvo che la legge disponga altrimenti, la procedura continua il suo corso senza l’atto processuale così omesso.
3 Il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell’inosservanza di un termine.