del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
1 Il giudice provvede d’ufficio alla raccolta di prove nelle cause in cui i fatti devono essere accertati d’ufficio.
2 Il giudice può, d’ufficio, raccogliere prove qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso.