del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
1 Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione.
2 La richiesta dev’essere formulata nell’istanza di conciliazione o nell’udienza di conciliazione.
3 Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire.