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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 235
1 Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:
a.
il luogo, la data e l’ora dell’udienza;
b.
la composizione del tribunale;
c.
le parti presenti all’udienza e i loro rappresentanti;
d.
le conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali delle parti;
e.
le decisioni del tribunale;
f.
la firma del verbalizzante.
2 Le indicazioni concernenti i fatti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale, sempre che non figurino già negli atti scritti delle parti. Possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.
3 Sulle richieste di rettifica del verbale decide il giudice.