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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 282Contributi di mantenimento
1 La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
a.
quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione per il calcolo;
b.
quale importo è assegnato al coniuge e a ciascun figlio;
c.
quale importo manca per coprire il debito mantenimento del coniuge avente diritto, qualora sia fatto salvo un successivo aumento della rendita;
d.
se e in quale misura la rendita deve essere adattata alle variazioni del costo della vita.
2 Se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, l’autorità giudiziaria superiore può nuovamente statuire, ancorché non controversi, sui contributi di mantenimento dei figli.