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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 283Unità della decisione
1 Nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio.
2 Per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni può essere rinviata a un apposito procedimento.
3 Il conguaglio delle pretese di previdenza professionale può essere complessivamente rinviato a un apposito procedimento, se all’estero sussistono pretese di previdenza ed è possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato interessato. Il giudice può sospendere l’apposito procedimento fino alla decisione straniera; può già stabilire il modo di ripartizione.118
118 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).