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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 337Esecuzione diretta
1 La decisione può essere direttamente eseguita se il giudice che l’ha pronunciata ha già ordinato concrete misure d’esecuzione (art. 236 cpv. 3).
2 La parte soccombente può tuttavia chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere l’esecuzione; l’articolo 341 si applica per analogia.