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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 338Domanda di esecuzione
1 Se la decisione non può essere direttamente eseguita, una domanda di esecuzione dev’essere presentata al giudice dell’esecuzione.
2 La parte richiedente deve dimostrare che le condizioni d’esecutività sono adempite e allegare i documenti necessari.