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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 341Esame dell’esecutività e osservazioni della parte soccombente
1 Il giudice dell’esecuzione esamina d’ufficio se le condizioni d’esecutività sono adempiute.
2 Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni.
3 Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all’esecuzione, in particolare l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. L’adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti.