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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 51Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione
1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
2 Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.
3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.