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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 54Pubblicità del procedimento
1 Le udienze e l’eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.
2 Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev’essere pubblica.
3 Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.
4 I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.