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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 95Definizioni
1 Sono spese giudiziarie:
a.
le spese processuali;
b.
le spese ripetibili.
2 Sono spese processuali:
a.
gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;
b.
gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);
c.
le spese dell’assunzione delle prove;
d.
le spese di traduzione e interpretariato;
e.
le spese per la rappresentanza del figlio (art. 299 e 300).
3 Sono spese ripetibili:
a.
le spese necessarie;
b.
le spese per la rappresentanza professionale in giudizio;
c.
in casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.