del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell’anticipo e della cauzione.
2 Possono essere ordinati provvedimenti cautelari già prima della prestazione della cauzione.
3 Se l’anticipo o la cauzione non sono prestati nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell’azione o dell’istanza.