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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 102Anticipo per l’assunzione delle prove
1 Ogni parte deve anticipare le spese processuali per le assunzioni di prove da lei richieste.
2 Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l’assunzione di prove richieste da entrambe.
3 L’anticipo non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso contrario, l’assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d’ufficio i fatti.