Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 116Esenzione dalle spese secondo il diritto cantonale
1 I Cantoni possono prevedere altre esenzioni dalle spese giudiziarie.
2 Le esenzioni che il diritto cantonale prevede a favore del Cantone medesimo, dei Comuni e di altri enti di diritto cantonale valgono anche per la Confederazione.