Codice di diritto processuale civile svizzero
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Art. 153 Prove raccolte d’ufficio
1 Il giudice provvede d’ufficio alla raccolta di prove nelle cause in cui i fatti devono essere accertati d’ufficio. 2 Il giudice può, d’ufficio, raccogliere prove qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso. |