Codice di diritto processuale civile svizzero
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Art. 155 Assunzione delle prove
1 L’assunzione delle prove può essere delegata a uno o più membri del tribunale. 2 L’assunzione delle prove avviene tuttavia a cura dell’intero tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi. 3 Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove. |