del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
1 L’assunzione delle prove può essere delegata a uno o più membri del tribunale.
2 L’assunzione delle prove avviene tuttavia a cura dell’intero tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi.
3 Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove.