del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.
2 Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte.
3 Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia.