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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 204Comparizione personale
1 Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione.
2 Possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia.
3 Non è tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare:
a.
chi è domiciliato fuori Cantone o all’estero;
b.
chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi;
c.
nelle controversie secondo l’articolo 243, il datore di lavoro o assicuratore che delega un suo dipendente oppure il locatore che delega l’amministratore dell’immobile, a condizione che tali delegati siano stati autorizzati per scritto a concludere una transazione.
4 La controparte dev’essere previamente informata della rappresentanza.