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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 209Autorizzazione ad agire
1 Se non si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire:
a.
in caso di contestazione dell’aumento della pigione o del fitto, al locatore;
b.
negli altri casi, all’attore.
2 L’autorizzazione ad agire contiene:
a.
il nome e l’indirizzo delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
b.
la domanda dell’attore con l’oggetto litigioso e l’eventuale domanda riconvenzionale;
c.
la data d’inizio della procedura di conciliazione;
d.
la decisione sulle spese della procedura di conciliazione;
e.
la data dell’autorizzazione ad agire;
f.
la firma dell’autorità di conciliazione.
3 L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione.
4 Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo il termine di inoltro della causa è di 30 giorni. Sono fatti salvi gli altri termini speciali d’azione previsti dalla legge o dal giudice.