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Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)

del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)

Art. 225 Secondo scambio di scritti

Se le cir­co­stan­ze lo ri­chie­do­no, il giu­di­ce può or­di­na­re un se­con­do scam­bio di scrit­ti.