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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 227Mutazione dell’azione in corso di causa
1 La mutazione dell’azione è ammissibile se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la stessa procedura e:
a.
ha un nesso materiale con la pretesa precedente; o
b.
la controparte vi acconsente.
2 Se il valore litigioso dopo la mutazione dell’azione eccede la sua competenza per materia, il giudice adito rimette la causa al giudice competente per il maggior valore.
3 Una limitazione dell’azione è sempre ammissibile; in tal caso, rimane competente il giudice adito.