sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa; oppure
b.
sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell’ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2 Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un’udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti all’inizio del dibattimento, senza alcuna limitazione.
3 Quando deve chiarire d’ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.
80 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).