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Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)

del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)

Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto

1 Se la pe­ti­zio­ne non con­tie­ne una mo­ti­va­zio­ne, il giu­di­ce la no­ti­fi­ca al con­ve­nu­to e nel con­tem­po ci­ta le par­ti al di­bat­ti­men­to.

2 Se la pe­ti­zio­ne con­tie­ne una mo­ti­va­zio­ne, il giu­di­ce as­se­gna dap­pri­ma al con­ve­nu­to un ter­mi­ne per pre­sen­ta­re per scrit­to le pro­prie os­ser­va­zio­ni.