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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 247Accertamento dei fatti
1 Con pertinenti domande il giudice fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova.
2 Il giudice accerta d’ufficio i fatti:
a.
nelle controversie di cui all’articolo 243 capoverso 2;
b.
fino a un valore litigioso di 30 000 franchi:
1.
nelle altre controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo,
2.
nella altre controversie in materia di diritto del lavoro.