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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 253Osservazioni della controparte
Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni.