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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 257
1 Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
a.
i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili; e
b.
la situazione giuridica è chiara.
2 La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti.
3 Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.