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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 262Contenuto
Il provvedimento cautelare può consistere in qualsivoglia disposizione giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente, segnatamente può consistere in:
a.
un divieto;
b.
un ordine giudiziale di eliminare uno stato di fatto contrario al diritto;
c.
un’istruzione all’autorità dei registri o a un terzo;
d.
una prestazione in natura;
e.
un pagamento in denaro nei casi determinati dalla legge.