del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
1 L’autorità giudiziaria superiore può:
2 L’autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.
3 Se statuisce essa stessa, l’autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.