Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 327Procedura e decisione
1 L’autorità giudiziaria superiore si fa consegnare gli atti di causa dalla giurisdizione inferiore.
2 Essa può decidere in base agli atti.
3 Se accoglie il reclamo, l’autorità giudiziaria superiore:
a.
annulla la decisione o la disposizione ordinatoria processuale impugnata e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore; oppure
b.
statuisce essa stessa, se la causa è matura per il giudizio.
4 Se il reclamo è accolto per ritardata giustizia, l’autorità giudiziaria superiore può impartire alla giurisdizione inferiore un termine per la trattazione della causa.
5 L’autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.