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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 343Obbligo di fare, omettere o tollerare
1 Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell’esecuzione può ordinare:
a.
una comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP161;
b.
una multa disciplinare fino a 5000 franchi;
c.
una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d’inadempimento;
d.
misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo; oppure
e.
l’adempimento sostitutivo.
1bis Se la decisione prevede un divieto secondo l’articolo 28bCC162, il giudice dell’esecuzione può, ad istanza dell’attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC.163
2 La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni.
3 La persona incaricata dell’esecuzione può far capo all’aiuto dell’autorità competente.
163 Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).