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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 6Tribunale commerciale
1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).
2 Vi è contenzioso commerciale se:
a.
la controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno;
b.
la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e
c.
le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero.
3 Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l’attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario.
4 I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su:
a.
le controversie di cui all’articolo 5 capoverso 1;
b.
le controversie in materia di società commerciali e cooperative.
5 Il tribunale commerciale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.