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Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 64Effetti della pendenza della causa
1 La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti:
a.
impedisce tra le parti la creazione altrove di una litispendenza sull’oggetto litigioso;
b.
mantiene inalterata la competenza per territorio.
2 Per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice.