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Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)

del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)

Art. 79 Posizione del terzo denunciato

1 Il de­nun­cia­to può:

a.
in­ter­ve­ni­re senz’al­tro a fa­vo­re del­la par­te che gli ha de­nun­cia­to la li­te; op­pu­re
b.
col con­sen­so del­la par­te che gli ha de­nun­cia­to la li­te, con­dur­re la cau­sa in sua ve­ce.

2 Se il de­nun­cia­to ri­fiu­ta di in­ter­ve­ni­re o re­sta si­len­te, il pro­ces­so con­ti­nua non­di­me­no il suo cor­so.