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Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)

Art. 11 Luogo di dimora

1 Se il con­ve­nu­to non ha un do­mi­ci­lio, è com­pe­ten­te il giu­di­ce nel luo­go del­la sua di­mo­ra abi­tua­le.

2 La di­mo­ra abi­tua­le è il luo­go in cui una per­so­na vi­ve per una cer­ta du­ra­ta, an­che se ta­le du­ra­ta è li­mi­ta­ta a prio­ri.

3 Se il con­ve­nu­to non ha una di­mo­ra abi­tua­le, è com­pe­ten­te il giu­di­ce del suo ul­ti­mo luo­go di di­mo­ra co­no­sciu­to.