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Art. 11 Luogo di dimora
1 Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il giudice nel luogo della sua dimora abituale. 2 La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori. 3 Se il convenuto non ha una dimora abituale, è competente il giudice del suo ultimo luogo di dimora conosciuto. |