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Art. 112 Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali
1 Per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. 2 I crediti relativi alle spese processuali si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del procedimento. 3 L’interesse di mora è del 5 per cento. |