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Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)

Art. 112 Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali

1 Per il pa­ga­men­to del­le spe­se pro­ces­sua­li il giu­di­ce può con­ce­de­re una di­la­zio­ne o, in ca­so di in­di­gen­za per­ma­nen­te, il con­do­no.

2 I cre­di­ti re­la­ti­vi al­le spe­se pro­ces­sua­li si pre­scri­vo­no in die­ci an­ni dal­la chiu­su­ra del pro­ce­di­men­to.

3 L’in­te­res­se di mo­ra è del 5 per cen­to.