Art. 119 Istanza e procedura
1 L’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa. 2 L’instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato. 3 Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili. 4 In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo. 5 In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta. 6 Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali. |