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Art. 160 Obbligo di cooperazione
1 Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all’assunzione delle prove. Devono in particolare:
2 Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento in merito all’obbligo di cooperazione dei minori. Prende in considerazione il bene del minore. 3 I terzi tenuti a cooperare hanno diritto a un adeguato indennizzo. 63 Nuovo testo giusta n. I 4 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255). |